STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA "LIBERATLETICA ROMA"


1. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA


2. SOCI


3. ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE


4. ORGANI SOCIALI

    4.1 ASSEMBLEA

    4.2 CONSIGLIO DIRETTIVO


5. SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

 

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1) È costituita una associazione sportiva dilettantistica denominata «Liberatletica Roma».

Art. 2) L'associazione ha sede in L.go V.Bacigalupo 33 00142 Roma, ed ha come colori sociali il Blu/Rosso/Bianco.

Art. 3) L'associazione, senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza, nonché senza fini di lucro, ha per scopo la pratica e l'incremento dell'attività sportiva dell'Atletica Leggera attraverso:

a) la promozione e la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
b) la promozione e diffusione dell'attivita' fisica per tutti;
c) ogni altra iniziativa ritenuta dal consiglio direttivo valida e idonea a favorire lo sport dell'Atletica Leggera ed altri sport in genere. L'associazione, al fine dello svolgimento dell'attività sportiva, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari.

Art. 4) I soci accettano all'atto della loro ammissione all'associazione le norme del presente Statuto e quelle della F.I.D.A.L. alla quale l'associazione viene affiliata e della quale accetta ed applica lo statuto, i regolamenti e le direttive.

Art. 5) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 25.

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SOCI

Art. 6) I soci dell'associazione possono essere:
Soci onorari
Soci ordinari

Sono onorari i soci che l'Assemblea straordinaria ritenga opportuno eleggere a vita in riconoscimento di meriti eccezionali.
Essi usufruiscono di tutti i diritti dei soci fondatori e possono servirsi di tutti gli impianti sportivi, partecipano alle Assemblee, ricoprono cariche sociali e sono esenti dal pagamento delle quote sociali di iscrizione e annuali.

Sono soci ordinari coloro che, previa domanda di appartenenza all'associazione, sono ammessi e versano la quota sociale di ammissione e quella annuale.

Art. 7) L'ammissione a socio onorario è soggetta, su proposta del Presidente, a delibera dell'assemblea del Consiglio Direttivo.
L'ammissione a socio ordinario è soggetta alle seguenti norme:
- il candidato deve presentare domanda su apposito modulo di tesseramento;
- l'ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione.

Il socio minorenne viene ammesso a semplice sua richiesta, da redigersi in apposito modulo di tesseramento,controfirmata dal genitore.

Art. 8) La qualifica di socio cessa per le cause seguenti:
a) Mancata richiesta di tesseramento.
b) Morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre un mese dal ricevimento della diffida da parte dell'associazione di cui all'art. 13.
I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote in mora.
c) Radiazione dall'albo dei soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze a giudizio del Consiglio e a maggioranza dei quattro quinti dei membri. Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata a firma del Presidente.

I soci radiati potranno ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra contro il provvedimento, chiedendo al Consiglio la convocazione di una Assemblea straordinaria. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci entro due mesi e dovrà deliberare sul ricorso con la maggioranza di cui all'art. 18.

Art. 9) II Consiglio potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di
infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti stabiliti dal Consiglio stesso sia l'ammonizione sia la sospensione per quel periodo di tempo che riterrà opportuno. La comunicazione del provvedimento avverrà con le stesse modalità di cui alla lettera c) dell'art. 8.

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ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10) Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali di iscrizione;
b) dalle quote sociali annuali;
c) da eventuali contributi di soci e di terzi;
d) da tutte le altre entrate che possono provenire all'associazione nello svolgimento delle sue attività.

Art. 11) Coloro che sono ammessi a far parte dell'associazione, esclusi i soci onorari, all'atto dell'ammissione, devono pagare la quota di iscrizione.

Ogni socio deve pagare altresì le quote annuali stabilite per la categoria cui appartiene; restano esclusi i soci onorari.

Art. 12) L'ammontare della quota annuale relativa ad ogni categoria dei soci ordinari, esclusi i soci onorari, che sono esenti da ogni pagamento, viene stabilito dal Consiglio direttivo e viene comunicato all'inizio di ogni anno sociale ai soci mediante affissione nei locali dell'associazione e, in caso di aumento, mediante lettera raccomandata ai soci agli indirizzi risultanti nel libro dei soci.

Art. 13) Le quote devono essere pagate per intero ed in anticipo entro il 1° gennaio di ogni anno, inizio dell'anno sociale. In caso di ritardo al pagamento di oltre un mese, il socio sarà diffidato per il pagamento stesso con lettera raccomandata spedita all'indirizzo risultante nel
libro dei soci.

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ORGANI SOCIALI

 

ASSEMBLEA


Art. 14) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le
deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto, vincolano i soci assenti o dissenzienti. Può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente: Essa si tiene in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per :

- l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e di quello consuntivo dell'esercizio precedente;
- le altre deliberazioni che il Consiglio crederà utili sottoporre alla sua approvazione;
- il rinnovo delle cariche sociali;
Si tiene in sede straordinaria, oltre che per i casi previsti dal presente Statuto, per eventuali modifiche allo Statuto sociale o qualora ne venga fatta richiesta, dal 51% dei soci per iscritto, con la specificazione dell'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati con il relativo ordine del giorno nell'Albo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Entro lo stesso termine dovrà essere dato avviso scritto della convocazione a tutti i soci contenente l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per la convocazione il Presidente dichiarerà aperta la discussione.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti i due terzi dei soci in regola con le quote sociali. Qualora ciò non avvenisse, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 15 potrà essere già fissato il giorno per la seconda convocazione con l'intervallo di almeno (un'ora, un giorno, una settimana, ecc..)In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti.
L'elezione delle cariche è fatta a maggioranza relativa.

Art. 18) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima
convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei soci e delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 19) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se sono stati eletti, da due scrutatori.

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CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 20) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto d'almeno cinque membri soci. Il Consiglio rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio designa nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente e può provvedere alla nomina di un Segretario, anche estraneo al Consiglio. Il
segretario non ha diritto di voto se estraneo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide, se sia presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Art. 21) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per
l'amministrazione dell'associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea.
In particolare il Consiglio:

a) decide sulle domande di ammissione a socio dell'associazione; determina le quote di iscrizione e le quote per ogni categoria di socio;

b) provvede al normale andamento dell'associazione, alla conservazione dei beni in locazione, alla amministrazione ed alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;

c) assume allenatori, tecnici, personale sanitario, impiegati, operai e personale di servizio, fissandone le retribuzioni ed i compensi, adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare;

d) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo, sportivo e disciplinare dell'associazione;

e) provvede alla nomina di Commissioni incaricate dell'espletamento delle varie mansioni di sua competenza e in particolare della Commissione tecnica e della Commissione sportiva, scegliendone i membri fra i soci e fissandone le attribuzioni;

f) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea ordinaria;

g) tratta con le Autorità governative, amministrative o sportive le questioni di interesse generale dello sport oggetto dell'attività dell'associazione.

Art. 22) In caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà eleggere fra i soci un eguale numero di membri. Questi però dovranno essere confermati alla prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il Presidente del Consiglio è di diritto Presidente dell'associazione ed è il suo legale rappresentante nei confronti dei terzi e in giudizio; gli è data espressa facoltà di compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.

Art. 23) Tutti i Consiglieri dovranno, all'atto della loro nomina; sottoscrivere e surrogarsi in proprio in tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto dell'associazione dai Consiglieri uscenti sino alla estinzione degli obblighi stessi.

Art. 24) Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal
Presidente e se esiste, dal Segretario, sarà conservato nel Libro dei Verbali in Segreteria a disposizione dei soci.

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SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25) L'associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà i Liquidatori.

Art. 26) Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni valgono le norme di legge.

Art. 27) Due esemplari di questo Statuto e di tutte le successive modifiche, firmati dal Presidente, saranno depositati presso la sede sociale.

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