STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
"LIBERATLETICA ROMA"
1. DENOMINAZIONE,
SEDE, SCOPO, DURATA
2. SOCI
3. ENTRATE E PATRIMONIO
SOCIALE
4. ORGANI SOCIALI
4.1 ASSEMBLEA
4.2
CONSIGLIO DIRETTIVO
5. SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI
E FINALI.
DENOMINAZIONE,
SEDE, SCOPO, DURATA
Art. 1) È costituita una associazione sportiva dilettantistica
denominata «Liberatletica Roma».
Art. 2) L'associazione ha sede in L.go V.Bacigalupo 33 00142 Roma,
ed ha come colori sociali il Blu/Rosso/Bianco.
Art. 3) L'associazione, senza discriminazioni di carattere politico,
religioso o di razza, nonché senza fini di lucro, ha per scopo la pratica e l'incremento
dell'attività sportiva dell'Atletica Leggera attraverso:
a) la promozione e la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle
gare sportive;
b) la promozione e diffusione dell'attivita' fisica per tutti;
c) ogni altra iniziativa ritenuta dal consiglio direttivo valida e idonea a favorire
lo sport dell'Atletica Leggera ed altri sport in genere. L'associazione, al fine
dello svolgimento dell'attività sportiva, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari.
Art. 4) I soci accettano all'atto della loro ammissione all'associazione
le norme del presente Statuto e quelle della F.I.D.A.L. alla quale l'associazione
viene affiliata e della quale accetta ed applica lo statuto, i regolamenti e le
direttive.
Art. 5) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta
con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 25.
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SOCI
Art. 6) I soci dell'associazione possono essere:
Soci onorari
Soci ordinari
Sono onorari i soci che l'Assemblea straordinaria ritenga opportuno
eleggere a vita in riconoscimento di meriti eccezionali.
Essi usufruiscono di tutti i diritti dei soci fondatori e possono servirsi di tutti
gli impianti sportivi, partecipano alle Assemblee, ricoprono cariche sociali e sono
esenti dal pagamento delle quote sociali di iscrizione e annuali.
Sono soci ordinari coloro che, previa domanda di appartenenza
all'associazione, sono ammessi e versano la quota sociale di ammissione e quella
annuale.
Art. 7) L'ammissione a socio onorario è soggetta, su proposta
del Presidente, a delibera dell'assemblea del Consiglio Direttivo.
L'ammissione a socio ordinario è soggetta alle seguenti norme:
- il candidato deve presentare domanda su apposito modulo di tesseramento;
- l'ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione.
Il socio minorenne viene ammesso a semplice sua richiesta, da
redigersi in apposito modulo di tesseramento,controfirmata dal genitore.
Art. 8) La qualifica di socio cessa per le cause seguenti:
a) Mancata richiesta di tesseramento.
b) Morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre un mese dal
ricevimento della diffida da parte dell'associazione di cui all'art. 13.
I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio
il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote in mora.
c) Radiazione dall'albo dei soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi
mancanze a giudizio del Consiglio e a maggioranza dei quattro quinti dei membri.
Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata
a firma del Presidente.
I soci radiati potranno ricorrere entro quindici giorni dalla
comunicazione di cui sopra contro il provvedimento, chiedendo al Consiglio la convocazione
di una Assemblea straordinaria. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente
o da chi ne fa le veci entro due mesi e dovrà deliberare sul ricorso con la maggioranza
di cui all'art. 18.
Art. 9) II Consiglio potrà applicare ai soci che si rendessero
colpevoli di
infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti stabiliti dal
Consiglio stesso sia l'ammonizione sia la sospensione per quel periodo di tempo
che riterrà opportuno. La comunicazione del provvedimento avverrà con le stesse
modalità di cui alla lettera c) dell'art. 8.
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ENTRATE E PATRIMONIO
SOCIALE
Art. 10) Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali di iscrizione;
b) dalle quote sociali annuali;
c) da eventuali contributi di soci e di terzi;
d) da tutte le altre entrate che possono provenire all'associazione nello svolgimento
delle sue attività.
Art. 11) Coloro che sono ammessi a far parte dell'associazione,
esclusi i soci onorari, all'atto dell'ammissione, devono pagare la quota di iscrizione.
Ogni socio deve pagare altresì le quote annuali stabilite per
la categoria cui appartiene; restano esclusi i soci onorari.
Art. 12) L'ammontare della quota annuale relativa ad ogni categoria
dei soci ordinari, esclusi i soci onorari, che sono esenti da ogni pagamento, viene
stabilito dal Consiglio direttivo e viene comunicato all'inizio di ogni anno sociale
ai soci mediante affissione nei locali dell'associazione e, in caso di aumento,
mediante lettera raccomandata ai soci agli indirizzi risultanti nel libro dei soci.
Art. 13) Le quote devono essere pagate per intero ed in anticipo
entro il 1° gennaio di ogni anno, inizio dell'anno sociale. In caso di ritardo al
pagamento di oltre un mese, il socio sarà diffidato per il pagamento stesso con
lettera raccomandata spedita all'indirizzo risultante nel
libro dei soci.
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ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEA
Art. 14) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le
deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto, vincolano i soci assenti
o dissenzienti. Può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.
Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza,
dal Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio a
ciò autorizzato dal Presidente: Essa si tiene in sede ordinaria almeno una volta
all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per :
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso
e di quello consuntivo dell'esercizio precedente;
- le altre deliberazioni che il Consiglio crederà utili sottoporre alla sua approvazione;
- il rinnovo delle cariche sociali;
Si tiene in sede straordinaria, oltre che per i casi previsti dal presente Statuto,
per eventuali modifiche allo Statuto sociale o qualora ne venga fatta richiesta,
dal 51% dei soci per iscritto, con la specificazione dell'ordine del giorno.
Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati con il relativo
ordine del giorno nell'Albo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Entro lo stesso termine dovrà essere dato avviso scritto della convocazione a tutti
i soci contenente l'ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola
con le quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto. Trascorsi trenta minuti
dall'ora fissata per la convocazione il Presidente dichiarerà aperta la discussione.
Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente
costituita qualora siano presenti i due terzi dei soci in regola con le quote sociali.
Qualora ciò non avvenisse, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata. Nell'avviso
di convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 15 potrà essere già fissato il giorno
per la seconda convocazione con l'intervallo di almeno (un'ora, un giorno, una settimana,
ecc..)In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque
sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione,
a maggioranza assoluta dei voti presenti.
L'elezione delle cariche è fatta a maggioranza relativa.
Art. 18) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in
prima
convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione
con l'intervento di almeno un terzo dei soci e delibera sempre a maggioranza assoluta
dei voti presenti.
Art. 19) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua
assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio più anziano.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente
due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario
e, se sono stati eletti, da due scrutatori.
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo
composto d'almeno cinque membri soci. Il Consiglio rimane in carica tre anni ed
i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio designa nel suo seno un Presidente
ed un Vice Presidente e può provvedere alla nomina di un Segretario, anche estraneo
al Consiglio. Il
segretario non ha diritto di voto se estraneo. Le deliberazioni del Consiglio sono
valide, se sia presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza dei
voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.
Art. 21) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per
l'amministrazione dell'associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente
Statuto riserva all'Assemblea.
In particolare il Consiglio:
a) decide sulle domande di ammissione a socio dell'associazione;
determina le quote di iscrizione e le quote per ogni categoria di socio;
b) provvede al normale andamento dell'associazione, alla conservazione dei beni
in locazione, alla amministrazione ed alla gestione degli impianti, compiendo a
tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
c) assume allenatori, tecnici, personale sanitario, impiegati, operai e personale
di servizio, fissandone le retribuzioni ed i compensi, adottando ogni opportuno
provvedimento disciplinare;
d) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo, sportivo
e disciplinare dell'associazione;
e) provvede alla nomina di Commissioni incaricate dell'espletamento delle varie
mansioni di sua competenza e in particolare della Commissione tecnica e della Commissione
sportiva, scegliendone i membri fra i soci e fissandone le attribuzioni;
f) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea ordinaria;
g) tratta con le Autorità governative, amministrative o sportive le questioni di
interesse generale dello sport oggetto dell'attività dell'associazione.
Art. 22) In caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare,
per qualsiasi causa, il Consiglio potrà eleggere fra i soci un eguale numero di
membri. Questi però dovranno essere confermati alla prossima Assemblea e decadranno
dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti. Qualora venga meno
la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea
perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il Presidente del Consiglio è di
diritto Presidente dell'associazione ed è il suo legale rappresentante nei confronti
dei terzi e in giudizio; gli è data espressa facoltà di compromettere in arbitrati
anche amichevoli compositori.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza
o di impedimento con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente
delegato.
Art. 23) Tutti i Consiglieri dovranno, all'atto della loro nomina;
sottoscrivere e surrogarsi in proprio in tutti gli obblighi assunti verso terzi,
per conto dell'associazione dai Consiglieri uscenti sino alla estinzione degli obblighi
stessi.
Art. 24) Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato
dal
Presidente e se esiste, dal Segretario, sarà conservato nel Libro dei Verbali in
Segreteria a disposizione dei soci.
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SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI
E FINALI
Art. 25) L'associazione potrà essere sciolta con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione
del patrimonio sociale e nominerà i Liquidatori.
Art. 26) Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto
o dai Regolamenti interni valgono le norme di legge.
Art. 27) Due esemplari di questo Statuto e di tutte le successive
modifiche, firmati dal Presidente, saranno depositati presso la sede sociale.
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